Circolari
- 21/01/2021 - Registratore telematico: informazioni utili per il 2021
Dal 1.1.2021 i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 € risultano obbligati a:
- memorizzare elettronicamente,
- trasmettere telematicamente.
i dati dei corrispettivi giornalieri.
Tali soggetti devono documentare (art. 1 DM 7/12/2016, attuativo dell’art. 2 D.lgs. 127/2015) le cessioni e prestazioni effettuate con un documento commerciale salvo che non sia emessa la fattura (o la fattura semplificata).
Cosi come avveniva per lo scontrino/ricevuta fiscale, il documento è sempre esente dall’imposta di bollo (anche laddove superi l’importo di €. 77,47 senza che sia applicata l’Iva).
Dal 1° gennaio 2021 i suddetti soggetti sono obbligati a dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
In alternativa, questi contribuenti possono utilizzare la procedura web “documento commerciale online“ presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Da tale data risulta terminato il c.d. “periodo transitorio“ di conseguenza essi devono trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sanzioni:
la mancata memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione delle sanzioni ovvero:
- 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro;
- chiusura temporanea dell’esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio (articolo 2, comma 6, del Dlgs n. 127/2015).
Le sanzioni erano escluse:
- fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro,
- fino al 31 dicembre 2020 per i soggetti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro.
se l’operatore, avendo liquidato correttamente l’imposta, ha inviato i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi e dunque la mancanza di uno solo di essi comporta l’applicazione della sanzione.
Quindi, il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile come lo è pure colui che dopo una memorizzazione infedele ha inviato regolarmente i dati.
Per omissione si intende anche il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l’invio dei dati, i quali devono ritenersi essenziali.
Un'altra novità che decorre dal 2021 è l’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Di seguito si riepilogano i provvedimenti che hanno portato alla proroga di tale obbligo dal 1 gennaio 2021 al 1 aprile 2021
- il Provvedimento 20 dicembre 2019 aveva stabilito che dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 era possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall’Allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi – versione 6.0 – novembre 2017” o in alternativa, secondo le specifiche previste dall’Allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi”– versione 7.0 – marzo 2020”.
- il Provvedimento 30 giugno 2020, modificando il paragrafo 4.2, aveva previsto che fino al 31 dicembre 2020 era possibile trasmettere i dati dei corrispettivi in base alle specifiche sopra elencate mentre dal 1° gennaio 2021 i dati dei corrispettivi avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente nel rispetto del nuovo Allegato “Tipi Dati Corrispettivi” (versione 7.0 – giugno 2020).
- il Provvedimento 23 dicembre 2020 ha previsto la proroga dal 1° gennaio al 1° aprile 2021 della data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici.
Ciò comporta la necessità di procedere con l’aggiornamento dei RT affinché tramite gli stessi la memorizzazione e l’invio telematico dei dati avvenga
- nel rispetto delle nuove disposizioni,
- in base a quanto disposto dalla ver. 7.0 del tracciato telematico.
Si specifica che fino al 31 marzo 2021 sarà quindi possibile trasmettere i dati utilizzando la precedente versione 6.0.
E' stato adeguato al 31.3.2021 il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Wipla Group
- 20/01/2021 - Contributi colf e badanti: le regole per la detrazione.
I contributi previdenziali ed assistenziali versati dai datori di lavoro per:
- addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri,
- addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti,
sono deducibili (non detraibili) nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico.
In particolare i contributi per lavoro domestico, sono deducibili dal reddito le somme effettivamente versate nell'anno precedente fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui, e solo relativamente alla parte a carico del datore di lavoro.
Si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio sia l' importo versato il 10 gennaio 2019 di competenza IV trimestre 2018, che i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2019 per i primi tre trimestri 2019 .
Come precisato già dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi il datore di lavoro (o l'intermediario incaricato) deve indicare i contributi versati nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari) del modello.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.
Rigo E24
ATTENZIONE L'unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche se utilizza un conto corrente non intestato a lui ovvero se il pagamento effettivamente viene fatto da terzi. L'Agenzia delle entrate ha fornito recentemente, nella risoluzione n. 278/2019, questo chiarimento a un contribuente che chiedeva se poteva dedurre gli importi pur avendo pagato i contributi per la badante della suocera dal conto corrente di quest'ultima e non dal proprio. La risposta è stata appunto positiva.
Detrazione spesa retribuzione badanti di persone non autosufficienti
Solo per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, invece, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.
Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.
Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti
Wipla Group
- 19/01/2021 - Legge di Bilancio 2021: Incentivi assunzioni
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto nuovamente misure di incentivo per:
1. assunzioni di lavoratori di età inferiore a 36 anni,
2. assunzioni di donne che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e siano disoccupate.
Vediamo di seguito maggiori dettagli sulle due misure, in attesa delle istruzioni operative INPS per la presentazione delle domande e la fruizione dell'agevolazione contributiva.
1) Sgravio contributivo totale assunzione giovani 2021/22
Lo sgravio contributivo per l’assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni è finalizzato all’occupazione giovanile stabile e riguarda:
* assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time),
* trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022.
di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento dell’instaurazione del rapporto o della trasformazione).
L’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, con esclusione dei premi INAIL da applicare:
- nel limite di 6.000 euro l’anno:
1. per un periodo di 48 mesi, in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva (identificabile con la matricola INPS) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
2. per un periodo di 36 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva in tutte le altre regioni del territorio nazionale
Condizioni e limiti per l'assunzione agevolata under 36
Condizione imprescindibile per aver diritto allo sgravio è che i lavoratori, alla data dell’assunzione agevolata, non siano già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro. Questo fa sì che il beneficio non spetta per i lavoratori che hanno avuto nella propria vita lavorativa precedenti rapporti a tempo indeterminato, mentre non sono ostativi i periodi di apprendistato non stabilizzati al termine del periodo formativo.
Non rientrano nel beneficio :
* contratti di apprendistato (che già godono di una loro contribuzione agevolata),
* i rapporti di lavoro domestico,
* i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale.
L’esonero contributivo spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione né proceda nei nove mesi successivi a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Lo sgravio contributivo è subordinato a:
* regolarità degli obblighi contributivi (dimostrata col DURC);
* rispetto delle norme per la tutela e la salute del lavoro;
* rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti;
* rispetto dei diritti di precedenza;
* rispetto dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale, a meno che l’assunzione incentivata non sia di mansione e livello diverso o riguardi un’altra unità produttiva.
Infine, va considerato che per la piena operatività dell’agevolazione contributiva occorre l’autorizzazione della Commissione Europea, ciò significa che i datori di lavoro sono costretti a versare la contribuzione piena con riserva di successivo conguaglio.
2) Assunzione agevolata donne over 50 2021/22
Lo sgravio contributivo per l’assunzione di donne con almeno cinquanta anni di età è finalizzato ad incentivare l’occupazione delle donne e riguarda:
1. assunzioni a tempo determinato,
2. assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato,
effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 di donne che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno, compreso i premi INAIL, per un periodo che varia in base al tipo di contratto stipulato, precisamente:
* 12 mesi, se il contratto è a tempo determinato;
* 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato;
* 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, che venga poi trasformato a tempo indeterminato.
Lo sgravio è riconosciuto per l’assunzione di:
* donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
* donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
* donne di qualsiasi età che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzato da una disparità di genere superiore al 25% (agricoltura, edilizia, logistica, ecc.) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Condizioni e limiti dell'assunzione agevolata 2021/22 di donne over 50
Anche lo sgravio per l’assunzione delle donne “over 50” è subordinato alle seguenti condizioni ordinarie per i datori di lavoro:
* regolarità degli obblighi contributivi (dimostrata col DURC);
* rispetto delle norme per la tutela e la salute del lavoro;
* rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti;
* rispetto dei diritti di precedenza nelle assunzioni ;
* rispetto dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale, a meno che l’assunzione incentivata non sia di livello diverso o riguardi un’altra unità produttiva.
Condizione imprescindibile per il diritto allo sgravio è che l’assunzione delle donne comporti un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media di 12 mesi precedenti.
Il calcolo deve essere effettuato mensilmente avendo quale parametro di riferimento il numero dei lavoratori equivalenti al tempo pieno, computando, quindi, i lavoratori con contratto a tempo parziale in base al rapporto tra il numero delle ore part-time e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Sono esclusi dal computo della media i lavoratori che non sono più al lavoro per:
* dimissioni volontarie;
* pensionamento per raggiunti limiti di età;
* licenziamento per giusta causa.
Infine, anche per l’agevolazione relativa all’assunzione delle donne occorre la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.
3) Incentivi assunzioni: i requisiti di "privo di impiego" o "disoccupato"
Va ricordato che, a norma di legge, si considerano "privi di impiego regolarmente retribuito":
1. coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
2. coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore a 8.000 euro lordi annui (per coloro che hanno avuto un reddito di lavoro dipendente o assimilato, inteso come tale il contratto di collaborazione) o a 4.800 euro lordi annui per i lavoratori autonomi;
Invece, si considerano "disoccupati":
1. i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informatico unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva dal lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Pertanto l’accertamento dello stato di disoccupazione è connesso alla presenza di due requisiti:
* risultare privi di impiego (il soggetto non deve svolgere alcun tipo di attività lavorativa né autonoma, né subordinata, né parasubordinato);
* aver dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti
Wipla Group
- 17/09/20 - Sublocazione di stanza per studio professionale: quando spetta il credito d'imposta
Con Risposta a interpello n 356 del 15 settembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’accesso al credito di imposta previsto dall’art 28 DL n 34 del 2020 noto oramai come Decreto Rilancio nel caso di una sublocazione di stanza adibita a studio professionale.
L’agenzia ritiene che il credito di imposta per i canoni di locazione di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, come nel caso di specie destinati a studio professionale con sublocazione, il credito spetti a condizione che il contratto sia stato stipulato ai sensi della Legge n 392 del 1978.
L’istante è conduttore in sublocazione di una stanza compresa in un immobile, adibita all’esercizio della propria professione di avvocato e regolata dalla Legge 392/78
Il contratto è stato regolarmente registrato nel 2017.
Egli riporta nell’interpello di aver subito nei mesi di aprile e maggio 2020 una contrazione del reddito derivante dalla propria attività con una riduzione in misura superiore al 50% rispetto ai mesi di aprile e maggio 2019 a seguito del periodo di emergenza da covid.
Egli domanda se può beneficiare del credito di imposta di cui allart.28 del Decreto Rilancio e ritiene di poterne fruire.
L’agenzia delle Entrate risponde ricordando i requisiti della agevolazione ossia riconrdando che:
ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione (...) di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo
il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente e che la misura dell'agevolazione sia commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno.
L'agenzia inoltre rimanda alla Circolare del 6 giugno 2020, n. 14/E nella quale si è chiarito che i canoni di locazioni per i quali spetti il beneficio devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
In riferimento al caso di specie l'agenzia sottolinea che per quanto prodotto dall'istante la durata del suo contratto di sublocazione è proprio regolata dall'articolo 27 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, che contiene la disciplina della durata delle «locazioni e sublocazioni» di "immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione", e applicabile anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. Lo stesso contratto in esame prevede una clausola di rinvio alla legge 392 per quanto non espressamente previsto all'atto della stipula.
L'agenzia chiarisce che il contratto di sublocazioneanche se collegato al contratto di locazione da vincolo di reciproca dipendenza conserva una autonoma rilevanza economica.
Considerata anche la finalità dell'art 28 sul credito di imposta, ovvero quella di dare ristoro agli operatori economici che hanno subito gravi danni a causa del covid 19, l'istante potrà beneficiare del credito in esame avendo stipulato un contratto disciplinato dalla Legge 392/78 sempre che sussitano le altre condizioni previste dalla norma sul credito in ggetto.
L'agenzia aggiunge che anche il conduttore principale potrà beneficiare del credito.
Lo studio rimane a disposizioni per eventuali chiarimenti.
Wipla Group.
- 08/09/20 - Credito d’imposta sulle operazioni POS
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante a esercenti attività di impresa, arte o professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 31.08.2020 n. 48, ha istituito il seguente codice tributo:
“6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
Ricordiamo che il tax credit commissioni spetta:
- per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi
rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020,
- a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro,
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, con modello F24 e attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Il credito d'imposta dovrà successivamente essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Gli adempimenti dei prestatori di servizi di pagamento:
Per consentire agli esercenti di avvalersi del credito d'imposta del 30 per cento delle commissioni pagate per le transazioni effettuate a partire dal 1 luglio 2020, i prestatori di servizi di pagamento che hanno convenzionato un esercente residente in Italia per l'accettazione di strumenti di pagamento al punto vendita, fisico o on-line (sui siti di commercio elettronico), devono trasmettere, almeno una volta al mese e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate e corrisposte dagli esercenti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020.
In merito invece alle modalità di comunicazione delle informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta all'Agenzia delle entrate, si fa riferimento al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020. Per approfondire leggi anche il nostro articolo Dal 1 luglio credito d'imposta a negozianti su commissioni POS.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Wiplagroup.
- 02/09/20 - Bonus Pubblicità: credito d’imposta 2020
Limitatamente all'anno 2020, la misura del credito d’imposta viene innalzata al 50% del valore degli investimenti effettuati (a regime, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole emedie imprese e start up innovative, articolo 57-bis del dl n.50/2017), e in ogni caso entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Pertanto, l’agevolazione passa, solo per il 2020, da misura di favore su base incrementale (incremento di spesa rispetto all’anno precedente) a credito d’imposta in % sulla spesa corrente 2020.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto che, per l’anno 2020, inizialmente definito dal decreto Rilancio di 60 milioni di euro, è stato incrementato a 85 milioni di euro dal recente decreto Agosto (art. 96 D.L. n. 104/2020), e così ripartito:
50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e
35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Solo per l’anno 2020, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta può essere presentata in via straordinaria dal 1° al 30 settembre 2020.
Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020.
Successivamente all'invio della comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.
Indicativamente nel mese di aprile dell’anno successivo viene pubblicato l’elenco dei beneficiari con % del credito spettante, e a partire dal 5° giorno successivo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta con modello F24, utilizzando il codice tributo:
“6900” denominato “Credito d’imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Wiplagroup.
- 29/08/20 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo tra le misure del decreto di agosto
Il c.2 dell’art. 60 del decreto di agosto, per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2020.
Lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti produttivi e per l'attuazione delle politiche industriali nazionali.
I Contratti di sviluppo, operanti mediante una procedura valutativa a sportello e gestiti da lnvitalia, hanno ricevuto, dalla data di loro operatività, nel 2011, stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali, registrando una forte risposta da parte del tessuto produttivo.
Da ultimo, la dotazione dei contratti di sviluppo è stata incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 231) e dal "Decreto Cura Italia" (art. 80), che hanno destinato allo strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020.
Al riguardo si precisa che tale dotazione sarà ripartita tra agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto e agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, secondo una chiave di riparto che, sebbene non vincolante e dipendente anche dalla negoziazione delle parti, sulla base dei dati storici riferiti al funzionamento della misura, determina la seguente distribuzione:
60% contributo a fondo perduto;
40% finanziamento agevolato.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni.
Wiplagroup
- 24/08/20 - Sospensione versamenti, notifiche e procedure
Con una FAQ dell’agenzia delle entrate sono stati chiariti i termini delle sospensioni dei pagamenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto di agosto.
Si ricorda che il “Decreto Agosto” estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nel successivo Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).
Il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto) il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, dal 21 febbraio 2020), che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.
Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; pertanto, fino a tale data le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.
Pagamenti rateali sospesi: c’è tempo fino al 30 novembre
L’Agenzia ricorda che: la sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020.
I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.
Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Wiplagroup